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Trasparenza nel servizio integrato di gestione dei rifiuti
Regole di calcolo della tariffa

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    COPERTURA INTEGRALE DEL COSTO



La tassa comunale sui rifiuti è istituita per la copertura integrale del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono La tariffa della TARI è approvata annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al PEF, elaborato dal gestore del servizio di Raccolta e Trasporto dei rifiuti (RT) e Spazzamento e Lavaggio strade (SL).

    ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC)



L’ETC è l’ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Avellino (A.T.O. AVELLINO) c/o la sede della Regione Campania – Centro Direzionale Collina Liguorini 83100 Avellino.

All’ETC compete:

  • la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore del servizio (RT e SL);
  • la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR (Delibera ARERA 443/2019);
  • la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l’eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443/2019);
  • la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
  • l’assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l’articolazione tariffaria;
  • la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi “provvisori” del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall’assunzione delle “pertinenti determinazioni”, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in base all’articolo 8 della deliberazione n. 443/2019;
  • l’ETC deve trasmettere tempestivamente ad ogni Comune il PEF di propria competenza, per consentire l’approvazione dell’articolazione tariffaria.

Il Comune riceve il PEF validato e corredato da tutte le determinazioni di competenza dell’ETC e in conformità ad esso, approva le tariffe da applicarsi agli utenti domestici e non domestici della TARI.

    COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA


La tariffa si compone di una:
  • quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
  • quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione.

    CATEGORIE


Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e utenza non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa.

costi

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.
Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze.
  • Le utenze domestiche sono suddistinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti.
  • Le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti.

    COEFFICIENTI


La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda, per la parte fissa, sul coefficiente Ka (coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare) e, per la parte variabile, sul coefficiente Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell’ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud. Il coefficiente Ka è individuato in misura fissa in ragione della popolazione e all’ubicazione, mentre il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all’interno di valori minimi e massimi.

Analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende, per la parte fissa, dal coefficiente Kc (coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e, per la parte variabile, da intervalli di produzione Kd (Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività). Entrambi i coefficienti sono determinati in range compresi tra un massimo e un minimo.

    RIEPILOGO


La metodologia tariffaria si articola, quindi, in:

    1) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
    2) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
    3) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
    4) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999.

    T.E.F.A.


Sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la cui aliquota è deliberata dall'amministrazione provinciale.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali è fissata al 5%.


    ESEMPI: (Riferimento tariffe TARI 2019)



    1. Utenza domestica con 4 componenti che occupa una unità immobiliare di 180 mq. + Box auto di 19 mq.

    Quota fissa (legata al numero dei componenti) x mq (superficie calpestabile)
    Quota variabile (cambia in base al numero dei componenti)

    componenti

    * il box, quale pertinenza dell’abitazione principale, paga solo la tariffa fissa (TFd), legata al numero dei componenti il nucleo familiare

    2. Utenza non domestica: Bar, Caffè, Pasticceria (Cat. 24) che occupa un locale di 110 mq. + locale di mq. 65 adibito a laboratorio di pasticceria (Cat. 21)

    componenti

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    RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE


Il vigente Regolamento comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 94/2016, non prevede alcuna riduzione della tariffa.

    RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE


Ai sensi dell’art. 44 del vigente Regolamento comunale, il tributo può essere ridotto fino all’80% alle Associazioni Pubbliche di Assistenza alla Persona (ASP), riconosciute in tale qualità dalla Regione Campania, se hanno stipulato apposita Convenzione con il Comune.

La riduzione deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo, all’Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale è richiesta l’esenzione e avrà la durata nei limiti di quanto stabilito nella Convenzione, nella misura di percentuale stabilita con apposita delibera di Giunta comunale.

Ai sensi della L. 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014), comma 660 e ss.mm.ii, la relativa copertura sarà disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.