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Installazione o modifica impianti teleradiocomunicazioni
Diritti di Istruttoria
Occorre procedere al versamento di diritti di istruttoria secondo gli importi stabiliti con Delibera del C.S. n. 58 del 20/02/2013
  • per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 w inseriti in contesto non edificato, in 300 Euro
  • per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 w inseriti in contesto edificato, in 450 Euro
  • per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 w inseriti in contesto non edificato, in 200 Euro
  • per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 w inseriti in contesto edificato, in 350 Euro
  • per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 7 w inseriti in contesto non edificato, in 64,50 Euro
  • per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 7 w inseriti in contesto edificato, in 64,50 Euro
Per la modifica degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo le spese sono ridotte del 50 per cento. Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 10477834 intestato a Comune di Avellino – Serv. Tesoreria – Settore Ambiente e Qualità con la causale: “Diritti di istruttoria impianti teleradiocomunicazioni”

  • IMPIANTI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA E DI RIDOTTE DIMENSIONI (< 7watt)
    Ai sensi del comma 4 dell'art. 35 della Legge n.111 del 15 luglio 2011 va presentata una comunicazione secondo lo schema del Modello B01. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del d.lgs 259/2003, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione all'ente locale ed all'ARPAC da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.


  • IMPIANTI TELERADIOELETTRICI INFERIORI A 20 WATT
    Ai sensi del comma 3 dell'art. 87 del d.lgs 259/2003 va presentata una Denuncia di Inizio Attività (DIA) oppure una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) comunicazione secondo lo schema del Modello B-DIA oppure, in alternativa, Modello B-SCIA. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'ARPAC, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione. L'istanza, corredata dalla documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche e completa di tutta la documentazione tecnico-amministrativa prevista, va presentata anche su supporti informatici al fine di concorrere alla formazione del catasto comunale delle sorgenti elettromagnetiche.


  • IMPIANTI TELERADIOELETTRICI SUPERIORI A 20 WATT
    Ai sensi del comma dell'art. 87 del d.lgs 259/2003 la richiesta di autorizzazione va presentata secondo il Modello A riportato all’Allegato 13 del D.Lgs. 259/2003. Contestualmente, a cura del richiedente, va trasmessa all’ARPAC copia della medesima documentazione al fine di acquisirne il nulla osta; tra i documenti indirizzato al Comune di Avellino, va allegata copia della lettera di avvenuta trasmissione all'ARPAC. All'atto del ricevimento dell'istanza si procederà alla nomina di un Responsabile Unico del Procedimento che verrà comunicato al richiedente. L'esame della richiesta avverrà entro 90 giorni a partire dalla data di presentazione della domanda con il relativo progetto. Nel caso di richieste di integrazioni documentali, formulate entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, i termini s'intendono interrotti ed i 90 giorni decorrono dalla presentazione dell'integrazione.



  • Riferimenti normativi
    Nazionali
    L. 16 gennaio 2004 n. 5
    D. Lgs. 01 agosto 2003 n. 259
    D.P.C.M. 8 luglio 2003
    L. 22 febbraio 2001 n. 36
    D.M. 10 settembre 1998 n. 381
    D.P.C.M. 12 Dicembre 2005
    D. Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42
    Regionali
    Legge Regionale n. 14 del 24/11/2001
    Delibera di G.R. n.3202 del 05.07.02 Linee guida alla L.R. n.14/01
    Delibera di G.R. n.2006 del 30.05.03 Integrazioni alle linee guida alla L.R. n.14/01
    Comunali
    Regolamento comunale per l’installazione dei dispositivi di telecomunicazione fissa approvato con deliberazione n 125 del 08.09.2000 Delibera del C.S. n. 58 del 20/02/2013