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Trasparenza nel servizio integrato di gestione dei rifiuti
Omesso o ritardato pagamento

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Informazioni rilevanti nel caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora, di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.

    SANZIONI




In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% dell’imposta dovuta, ovvero della differenza d’imposta dovuta, ovvero dell’imposta tardivamente versata.

In caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta al 15%. Se il ritardo non è superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta all'1% per ogni giorno di ritardo.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica, sul primo anno d'imposta, la sanzione amministrativa del:
  • 100% se la violazione si riferisce ad un solo anno;
  • 150% se la violazione si riferisce a due anni;
  • 200% se la violazione si riferisce a più di due anni, con un minimo di 50 euro.


In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica sul primo anno d’imposta la sanzione amministrativa del:
  • 50% se la violazione è riferita ad un solo anno;
  • 75% se la violazione è riferita ad un periodo fino a due anni;
  • 100% se la violazione è riferita ad un periodo oltre i due anni, con un minimo di 50 euro.


    INTERESSI




La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
Il Comune di Avellino applica gli interessi legali.

TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE:

tabella


    AVVERTENZA
Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.