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FAQ Sanità

Chi può presentare la domanda di invalidità civile e/o di handicap L.104/92?

Tutti i cittadini, sia italiani che stranieri (titolari di permesso / carta di soggiorno non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti su tale carta o permesso), indipendentemente dall’età e da vincoli contributivi.

Per quali patologie?

Possono fare domanda i cittadini affetti da una patologia / infermità, fisica e/o psichica e/o sensoriale. Le norme in vigore non consentono il riconoscimento dello status di invalido civile per patologie / infermità già riconosciute come invalidità di lavoro (INAIL), di guerra o di servizio.

Come e dove fare domanda?

Per inoltrare la domanda occorre utilizzare l’apposita modulistica (Mod. A o Mod. B rispettivamente per i cittadini adulti o di minore età) disponibile presso gli sportelli delle Unità Operative di Medicina Legale distrettuali, oppure scaribile direttamente dal sito internet aziendale www.aslav2.it. Alla domanda deve essere allegato il certificato del medico curante attestante diagnosi e natura delle infermità invalidanti.

Come compilare i moduli di domanda?

Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua parte indicando il tipo di accertamento che si intende richiedere (invalidità civile, cieco civile, sordo,handicap, disabilità) e precisando se si tratta di una prima domanda (riconoscimento) o di un aggravamento. In caso di domanda di aggravamento il richiedente dovrà presentare idonea documentazione sanitaria attestante l’evolutività peggiorativa del quadro clinico preesistente rispetto alla precedente valutazione medico-legale, nonché copia del precedente verbale di invalidità. La domanda deve essere firmata dal diretto interessato.

Come presentare la domanda in caso di minori o di adulti impossibilitati a firmare?

Se il richiedente è un minore soggetto alla potestà dei genitori o è persona soggetta a tutela o a curatela, le dichiarazioni e i documenti sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore o dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore. Nel caso il richiedente sia impossibilitato a firmare la domanda dovrà essere integrata da: • copia di un valido documento d’identità; • dichiarazione di un familiare del richiedente, redatta ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, nella quale si attestino le motivazioni per le quali il soggetto non può o non è in grado temporaneamente di firmare.

Dove e come consegnare la domanda?

La domanda correttamente compilata, firmata dal richiedente e corredata di tutta la documentazione dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o tramite terza persona, presso l’U.O. di Medicina Legale del distretto di residenza.

Cosa accade se la persona decede dopo aver fatto la domanda e prima di essere chiamata a visita?

In caso di decesso avvenuto successivamente alla presentazione dell’istanza e prima della visita di accertamento da parte della Commissione Medica, gli eredi possono inoltrare un’ istanza di accertamento post-mortem, utilizzando l’apposito modulo disponibile sia presso gli sportelli delle UU.OO. di Medicina Legale distrettuali, allegando tutta la documentazione sanitaria rilasciata da “strutture pubbliche o convenzionate in data antecedente il decesso che comprova in modo certo l’esistenza delle infermità, tale da consentire la formulazione di un’esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico legale” .

Dove sono effettuate le visite mediche?

Gli accertamenti sanitari sono effettuati presso le sedi distrettuali dell’ASL di residenza da parte di apposite Commissioni Mediche presiedute da un medico specialista in medicina legale.

Cosa fare se il richiedente è intrasportabile?

Può essere richiesta la visita domiciliare allegando alla istanza un certificato, redatto dal medico curante, attestante l’assoluta intrasportabilità del richiedente.

Cosa fare se il richiedente è temporaneamente domiciliato o ricoverato nell’ambito territoriale di una ASL diversa da quella di appartenenza?

L’ASL di appartenenza può chiedere una visita per rogatoria. La domanda va presentata, in ogni caso, alla ASL di residenza. Questa richiederà alla Commissione dell’ASL ove è domiciliato o ricoverato il richiedente, di effettuare gli accertamenti sanitari del caso e di comunicarne l'esito.

Cosa accade in caso di mancata presentazione alla visita medica?

In caso di mancata presentazione al primo invito a visita, il richiedente viene convocato una seconda volta entro i successivi tre mesi. Se non si presenta alla seconda convocazione, senza giustificato motivo, la domanda perde effetto.

Cosa esibire all’atto dell’accertamento collegiale?

Il richiedente deve presentarsi a visita munito di documento di riconoscimento in originale ed in corso di validità, nonché di ogni utile documentazione sanitaria in proprio possesso, riferita alle patologie da cui risulta affetto. Nel caso di domanda di aggravamento è necessario esibire tutta la documentazione sanitaria, successiva al precedente accertamento e relativa al peggioramento del quadro clinico.

Quali sono i tempi previsti per il percorso di riconoscimento dell’invalidità civile e/o dell’handicap?

La normativa vigente prevede tre mesi dalla presentazione della domanda alla data della visita medica da parte della Commissione ASL e in media altri 90 giorni, necessari alla convalida del giudizio da parte dalla competente Commissione Medica di Verifica l’INPS. Tali termini possono poi allungarsi nel caso venga disposto dalla Commissione di Verifica INPS un provvedimento di sospensione. Nel caso di patologie oncologiche maligne ed in fase acuta e/o in trattamento chemioterapico / radioterapico è prevista, ai sensi della L.80/06, la convocazione a visita entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda. Il verbale rilasciato dalla Commissione Medica ha efficacia immediata ai fini dell’ottenimento dei benefici correlati.

Cosa fare se trascorsi i tre mesi dalla presentazione della domanda ancora non si è stati convocati?

Nel caso che la ASL non ottemperi a fissare la data dell’accertamento collegiale entro il termine di tre mesi, l’interessato può presentare diffida alla Regione presso lo STAP – Sanità Regione Campania – Sede di Avellino.

La risposta

Terminato il controllo della pratica da parte della Commissione Medica di Verifica INPS, la segreteria della U.O. di Medicina Legale invia il verbale di visita all’interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il ricorso

Avverso il giudizio della Commissione di accertamento della invalidità civile e della condizione di handicap ex L.104/92 è ammessa la sola possibilità di ricorso alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa, pena la decadenza.

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