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Centro per l’Occupabilità Femminile
Dalla parte del lavoratore
Come tutelarsi in caso di malattia, maternità, trattamento di fine rapporto ecc.

Tutela del lavoratore in caso di malattia
Il lavoratore ammalato, sia in caso di inizio come di prosecuzione della malattia, deve osservare scrupolosamente le seguenti norme:
  • avvisare l’azienda entro il primo giorno di assenza;
  • inviare, entro il secondo giorno, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il certificato medico sia all’azienda che alla sede territoriale dell’Inps della zona in cui abita.
Inoltre, lo stesso, ha l’obbligo di comunicare immediatamente all’azienda e all’Inps l’eventuale diverso domicilio presso il quale si trovi durante il periodo di assenza per malattia, ciò anche al fine di eventuali controlli che l’azienda può richiedere all’Istituto previdenziale, o che lo stesso disponga, durante le fasce orarie.
In mancanza dell’avviso o dell’invio di certificato medico, salvo casi di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata e le giornate di ritardata certificazione saranno escluse dal calcolo delle giornate indennizzabili.

I controlli di malattia e le fasce orarie
La legge 638/83 all’art. 6 predispone le normative in materia di controllo di malattia e stabilisce le fasce orarie in cui il lavoratore deve essere reperibile al proprio domicilio: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica.
Qualora poi il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per giustificati motivi deve comunque prima darne notizia all’azienda.
Il lavoratore che non è stato reperito al domicilio, durante o fuori dalle fasce orarie, é tenuto a presentarsi comunque alla visita medica di controllo presso l’ambulatorio dell’Asl, all’ora indicata sul cedolino rilasciato dal medico nella casella postale.
Una variazione del domicilio non comunicata, e quindi la mancata reperibilità per questo motivo, non costituisce giustificato motivo di assenza al controllo della malattia.

Mancata reperibilità
La mancata reperibilità durante le fasce orarie senza giustificato motivo di assenza, comporta per il lavoratore i seguenti provvedimenti di natura economica:
  • prima visita di controllo: l’assenza comporta la perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia;
  • seconda visita di controllo: l’assenza determina l’ulteriore trattenuta del 50% dell’indennità, per il periodo residuo
  • terza visita di controllo: l’assenza del lavoratore al domicilio alla terza visita di controllo comporta la perdita dell’indennità da quel momento fino alla fine del periodo di malattia
Inoltre il contratto nazionale prevede che il lavoratore possa essere sanzionabile disciplinarmente.

La malattia durante le ferie
La malattia interrompe le ferie quando é di durata superiore a sette giorni di calendario e nel caso di ricovero ospedaliero, per la durata dello stesso. Per ferie qui si intendono periodi di chiusura collettiva.


Conservazione del posto e trattamento economico
Il periodo di conservazione del posto di lavoro (detto comporto), differenziato in rapporto all’anzianità di servizio, si calcola sommando diversi periodi di assenza effettuati nell’arco degli ultimi 36 mesi precedenti l’ultima malattia.

Il periodo di comporto si distingue in semplice e prolungato.

Tabella 1: Comporto semplice
  Fino a tre anni Da tre a sei anni Oltre sei anni
Anzianità aziendale 6 mesi 9 mesi 12 mesi
Conservazione del posto 2 mesi al 100% 3 mesi al 100% 4 mesi al 100%
Trattamento economico 4 mesi al 50% 6 mesi al 50% 8 mesi al 50%



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