I contratti di lavoro
Quali e quanti sono i contratti di lavoro
Il lavoro intermittente (Job and call)
Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale
un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro per lo svolgimento
di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente previste dai contratti
nazionali. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato
anche a tempo determinato. Per questo tipo di rapporto è prevista la
corresponsione dell'indennità di disponibilità mensile, divisibile
in quote orarie e la cui entità è stabilità dai contratti
collettivi. L'indennità risarcisce il lavoratore che, si obbliga a
garantire la propria disponibilità allo svolgimento di una attività
discontinua o intermittente e d'altra parte, garantisce al datore di lavoro
la disponibilità del lavoratore
Il lavoro ripartito (Job sharing)
Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro
mediante il quale due o più lavoratori assumono in solido l'adempimento
di una unica e identica obbligazione lavorativa.
Quindi le parti contrattuali sono:
- il datore di lavoro;
- due o più lavoratori che però si obbligano in solido
a volgere l'attività lavorativa.
Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa
intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente
responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti
previsti dal decreto. Naturalmente il trattamento economico e normativo dei
lavoratori è proporzionato all'entità della prestazione eseguita
da ciascuno.
Contratti a progetto
Si tratta della versione tutelata dei famigerati contratti ‘CO-CO-CO’
e prevede la piena tutela giuridica e la copertura assicurativa/previdenziale
di una forma di lavoro non più subordinata e priva di garanzie ma autonoma
e garantita da vincoli contrattuali ben precisi, in cui il progetto sottostante
deve avere confini certi e ben definiti. Nello specifico, prevede la stipulazione
dei contratti mediante un atto scritto da cui risultino la durata, determinata
o determinabile, della collaborazione, la riconducibilità di questa
a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nonchè
l’indicazione di un corrispettivo, che deve essere proporzionato alla
qualità e quantità del lavoro. Risulta evidente dunque la differenziazione
rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali
i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno
solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo
svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro;