Home>servizi>cof>contratti
Centro per l’Occupabilità Femminile
I contratti di lavoro
Quali e quanti sono i contratti di lavoro


Il lavoro intermittente (Job and call)

Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente previste dai contratti nazionali. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato. Per questo tipo di rapporto è prevista la corresponsione dell'indennità di disponibilità mensile, divisibile in quote orarie e la cui entità è stabilità dai contratti collettivi. L'indennità risarcisce il lavoratore che, si obbliga a garantire la propria disponibilità allo svolgimento di una attività discontinua o intermittente e d'altra parte, garantisce al datore di lavoro la disponibilità del lavoratore


Il lavoro ripartito (Job sharing)

Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due o più lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa.
Quindi le parti contrattuali sono:
  • il datore di lavoro;
  • due o più lavoratori che però si obbligano in solido a volgere l'attività lavorativa.

Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti previsti dal decreto. Naturalmente il trattamento economico e normativo dei lavoratori è proporzionato all'entità della prestazione eseguita da ciascuno.


Contratti a progetto

Si tratta della versione tutelata dei famigerati contratti ‘CO-CO-CO’ e prevede la piena tutela giuridica e la copertura assicurativa/previdenziale di una forma di lavoro non più subordinata e priva di garanzie ma autonoma e garantita da vincoli contrattuali ben precisi, in cui il progetto sottostante deve avere confini certi e ben definiti. Nello specifico, prevede la stipulazione dei contratti mediante un atto scritto da cui risultino la durata, determinata o determinabile, della collaborazione, la riconducibilità di questa a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nonchè l’indicazione di un corrispettivo, che deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro. Risulta evidente dunque la differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro;



Opzioni:

Impostazione grafica:
Richiede i cookie
Dimensione dei caratteri: Tipo di carattere: