La normativa in materia prevede che dal trentesimo giorno precedente le elezioni, o comunque dal momento dell'assegnazione da parte della Giunta Municipale, le liste, i partiti, i gruppi di candidati, ammessi alle competizioni, nonché i cosiddetti fiancheggiatori che ne abbiano fatto richiesta, possano affiggere manifesti elettorali solo ed esclusivamente negli spazi comunali a loro assegnati (Legge 212 del 1956).
Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.
A chiunque affigge stampati o manifesti di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1032 euro.
L'Amministrazione comunale, come in più occasioni già comunicato, invita tutte le forze politiche in competizione a rispettare rigorosamente l'assegnazione degli spazi elettorali approvati dalla Giunta municipale (delibere n.: 256,257,258,312,313 e 314 del 2009), visionabili e scaricabili dal sito del Comune di Avellino.
L'Amministrazione inoltre informa che da lunedì 25 maggio gli uffici comunali preposti provvederanno d'ufficio alla rimozione della pubblicità elettorale affissa in modo non conforme e contestualmente procederanno alla notifica della sanzione pecuniaria corrispondente a carico del committente.
Dalle 24 di venerdì 5 giugno stop completo alla propaganda elettorale.