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Pubblica incolumità
Il cittadino che intende segnalare eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità deve rivolgersi al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco che, ai sensi della Legge 139/06, assicura il servizio di soccorso pubblico.
Il Servizio Pubblica Incolumità si occupa esclusivamente delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità conseguenti allo stato di conservazione e manutenzione delle costruzioni in aree soggette a pubblico passaggio.
Ricevuta comunicazione dai Vigili del Fuoco di un loro intervento di soccorso pubblico derivante dallo stato di conservazione e manutenzione di una costruzione in area soggetta a pubblico passaggio, il Servizio procede come di seguito riportato:

    a) sopralluogo per verificare la situazione descritta nella comunicazione ricevuta e, qualora richiesto dai Vigili del Fuoco, controllo che sia stata apposta adeguata transennatura provvisoria dell’area interessata, al fine di evitare il pericolo incombente sul pubblico passaggio;
    b) invio di Ordinanza sindacale contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 54 , comma 4, del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii, affinché si provveda alla messa in sicurezza della costruzione, entro un termine preciso qualora vengano segnalati dai Vigili del Fuoco gravi e immediati pericoli per l’incolumità pubblica Alla scadenza del termine previsto, qualora il proprietario o l’avente titolo non abbia dato riscontro a quanto prescritto, si procede per l’esecuzione sostitutiva, con oneri a carico del proprietario o l’avente titolo, delle opere di messa in sicurezza. Si specifica che prevalentemente tale intervento consiste nel transennare l’area a rischio e dichiarare inagibile e, conseguentemente, disporre lo sgombero della zona interessata.
    c) invio Ordinanza dirigenziale al proprietario, o comunque agli aventi titolo, affinché si provveda alla messa in sicurezza della costruzione entro un termine preciso, qualora non vengano segnalati dai Vigili del Fuoco gravi e immediati pericoli per l’incolumità pubblica e avendo provveduto alla messa in sicurezza attraverso il transennamento dell’area a rischio. Alla scadenza del termine previsto, qualora il proprietario o l’avente titolo non abbia dato riscontro a quanto prescritto, si procede così come specificato nel precedente punto b.
Informazioni utili
Gli articoli 2051 e 2053 del Codice Civile attribuiscono al proprietario di un edificio, o agli aventi titolo, la responsabilità in ordine alla custodia delle cose nonché ai danni cagionati dalla loro rovina. Il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale stabilisce che gli edifici, le loro parti e le relative aree di pertinenza devono essere mantenuti, a cura del titolare dell’immobile, in condizioni di sicurezza e decoro, secondo le normative vigenti in materia. L’eventuale attività edilizia necessaria a ripristinare le condizioni di sicurezza è disciplinata dal PUC e spetta allo Sportello Unico per l’Edilizia vigilare sull’attività stessa.
Si evidenzia che l’art. 13 – Interventi Urgenti del RUEC specifica: “Le opere soggette a Permesso di Costruire, o subordinate a Denuncia di Inizio Attività ai sensi delle vigenti disposizioni, necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per la incolumità delle persone possono essere iniziate senza il preventivo rilascio della Permesso o prima dei termini previsti per la Denuncia di Inizio Attività, limitatamente a quanto strettamente necessario a scongiurare lo stato di pericolo e sotto la personale responsabilità del proprietario e/o dell’avente titolo, anche per quanto riguarda la effettiva esistenza del pericolo. E’ fatto, comunque, obbligo al proprietario e/o avente titolo di dare immediata comunicazione dei lavori all’Amministrazione entro le 24 ore successive inviando entro i successivi 7 (sette) giorni la documentazione relativa alle opere eseguite o in corso di esecuzione per l’esame delle stesse, secondo quanto previsto dal presente Regolamento in ordine alla documentazione necessaria. In questo caso dovrà essere presentata, unitamente, una dettagliata perizia tecnica che individui e descriva le condizioni della struttura, lo stato di pericolo per l’incolumità delle persone e cose, gli interventi già eseguiti e quelli da eseguire successivamente, ai quali potrà essere stato dato corso solo dopo il rilascio del provvedimento autorizzativo, salvo il caso che le opere siano comprese tra quelle per le quali è consentito il ricorso alla Denuncia di Inizio Attività. Nel caso si tratti di immobili vincolati ai sensi del D.L.vo n. 42/2004 il proprietario e/o avente titolo deve dare comunicazione contestuale anche all’Ente preposto alla tutela del vincolo ai fini dell’adozione degli atti di competenza dello stesso.”
CERTIFICAZIONE
La richiesta di certificazione di immobile inagibile o demolito, che non sia soggetto a contributo di cui alla Legge 219/81 (in tal caso la certificazione è di competenza del Settore Urbanistica) deve essere inoltrato al Comune di Avellino – Servizio Pubblica Incolumità, con allegato eventuale copia del precedente certificato rilasciato dell’Ufficio. Il certificato viene emesso a seguito di riscontri con gli atti d’ufficio, sopralluogo effettuato da funzionari tecnici e versamento da parte del richiedente dell’importo di Euro 22,00 (Euro 22,00) su C/C postale 10477834 intestato a " Tesoreria Comune di Avellino" con la causale: "diritti di segreteria per rilascio certificato di inagibilità/demolizione" o tramite bonifico IBAN: IT96B0542404297000000155347.

Si riporta il regolamento per la tutela della pubblica e privata incolumità, approvato dall’Amministrazione Comunale con delibera di C.C. n. 44 del 03/05/2002 e modificato con successiva delibera di C.C. n. 98 del 02/10/2003.

>>Regolamento Pubblica Incolumità
Responsabili del procedimento: