SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.Lgs. 626/94
Il Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 ha recepito otto Direttive Europee in materia di igiene e sicurezza sul lavoro al fine di raggiungere i seguenti obbiettivi: · Eliminazione dei rischi; · La riduzione dei rischi alla fonte; · Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso o non lo è; · Privilegio delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale. Nell’ambito scolastico, ai sensi del citato D.Lgs. il direttore didattico o il preside è il DATORE DI LAVORO per i lavoratori insegnanti, ausiliari e studenti. Esso deve: · Effettuare l’analisi dei rischi presenti della scuola o nei plessi scolastici; · Valutare tali rischi; · Redigere il documento di programmazione della prevenzione; · Organizzare la sicurezza e la gestione di emergenza; · Nominare il RESPONSABILE DELLA SICUREZZA (compito che può svolgere anche direttamente); · Informare e formare i lavoratori sui rischi della scuola e sulle misure adottate per la prevenzione e la sicurezza. Il RESPONSABILE DELLA SICUREZZA è la persona designata dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacità adeguate, che deve: · Collaborare con il datore di lavoro per la redazione del documento sulla sicurezza; · Collaborare con il datore di lavoro per la gestione di emergenza attraverso la redazione del piano di evacuazione e la formazione delle squadre di evacuazione e di primo soccorso; · Richiedere l’osservanza di comportamenti corretti; · Attuare le misure di sicurezza programmate; · Richiedere l’uso di D.P.I. (dispositivi di protezione individuali); · Segnalare eventuali problemi. Il LAVORATORE deve contribuire ad applicare le norme ed allo sviluppo e miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Nell’ambito scolastico i rischi di natura strutturali sono di competenza dell’ente proprietario dell’immobile, per cui il datore di lavoro, al fine della valutazione dei rischi, deve acquisire, in copia conforme, presso il relativo Ufficio Tecnico la sottoelencata documentazione: · Certificato di prevenzione incendi (CPI) per strutture scolastiche con capacità superiore a 100 persone; · Certificato di prevenzione incendi (CPI) relativo alla centrale termica di potenzialità superiore a 100.000 kcal.; · Certificato di agibilità; · Certificato di omologazione ISPESL dell’impianto della centrale termica; · Certificato di omologazione ISPESL dell’impianto ascensore; · Certificato di conformità dell’impianto elettrico ai sensi della L. 46/90; · Certificato di conformità dell’impianto idrico ai sensi della L. 46/90; · Certificato di conformità dell’impianto di riscaldamento ai sensi della L. 46/90; · Eventuale documentazione sui componenti degli elementi costruttivi (esempio: controsoffittatura). L’ente proprietario è, inoltre, responsabile della manutenzione dell’immobile, in particolare alla tenuta del registro che riporti le ditte interessate, la data di ricarica degli estintori e di verifica degli impianti di sicurezza (sistema antincendio, uscite di sicurezza, maniglioni antipanico, sistemi di allarme, etc.). Si specifica che tali verifiche devono essere effettuate almeno ogni sei mesi. E’ obbligo dei datore di lavoro effettuare almeno due esercitazioni di evacuazione nell’anno scolastico. Link interessanti: Scuola Sicura
Ministero della Pubblica Istruzione